L'art. 4 bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, di riforma del sistema di elezione della Camera dei Deputati, ha introdotto modifiche alla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum di cui articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi.
Pertanto, in occasione del referendum Costituzionale, indetto per il giorno 4 dicembre 2016, gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nonché i familiari con loro conviventi, possono esprimere il voto per corrispondenza.
L’opzione per il voto per corrispondenza (valida per un'unica consultazione) deve pervenire, per legge, al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ossia entro l’8 ottobre 2016. Al fine però di garantire l'esercizio dei diritto di voto costituzionalmente tutelato, saranno considerate valide le opzioni che perverranno al Comune entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione, ossia entro il 2 novembre 2016.
L'opzione dovrà pervenire al Comune:
- per posta, all'indirizzo Via Cagliari, n. 20 - 09090 ALBAGIARA (OR);
- per telefax, al N. 0783 938420;
- per posta elettronica all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato
ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione delle consultazioni.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera, e necessariamente corredata di copia di un documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 bis della legge 27/12/2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445.
Ai sensi dei comma 5 e 6 dell'art. 4 bis della Legge n. 459/2001 possono esercitare il diritto di voto anche gli appartenenti alla Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero impegnati nello svolgimento di missioni internazionali; nonché gli elettori di cui all'art. 1, comma 9, lett. b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470, ossia i domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati.
